Per i rifiuti derivanti dai danni prodotti dal sisma al patrimonio edilizio del territorio colpito, occorre distinguere due flussi assoggettati a distinte modalità di gestione:
1. quello dei rifiuti derivanti dai crolli prodotti dal sisma e dalle demolizioni disposte dalla Pubblica Amministrazione, classificati "rifiuti urbani", con codice CER 20 03 99, e considerati prodotti dal "Comune", a norma di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 39/2009, convertito in L. 77/2009. Per tali rifiuti, i Comuni provvedono all'allestimento dei siti di deposito temporaneo, nei quali verranno svolte le necessarie operazioni di cernita per la separazione ed il deposito delle varie componenti, da avviare al recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati;
2. quello dei rifiuti derivanti dagli interventi di ristrutturazione che saranno eseguiti da imprese edili su incarico dei proprietari degli immobili danneggiati, che restano classificati "rifiuti speciali". Per tali rifiuti devono essere seguite le procedure ordinarie stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti speciali.