INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ RECUPERO RIFIUTI
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 (sola comunicazione senza necessità di altri titoli ambientali) i soggetti interessati a presentare una comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti devono:
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per la predisposizione della comunicazione e della prevista documentazione amministrativa e tecnica, attenersi al modulo approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 465 del 26.05.2008 , pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 54 del 04.07.2008;
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allegare alla su citata comunicazione di inizio attività la dichiarazione sull'INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
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allegare alla su citata comunicazione la ricevuta del versamento dei diritti di iscrizione al registro provinciale con le modalità indicate nel D.M. 21.07.1998, n. 350 (pubblicato su G.U. 238 del 12.10.1998) ; tale versamento deve essere effettuato tramite PagoPA accedendo con il link pubblicato sulla home page del sito ufficiale della Provincia e utilizzando la sezione “pagamento spontaneo – iscrizione al RIP”
La comunicazione deve essere presentata alla Provincia:
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unicamente in formato elettronico per il tramite dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE competente, come indicato dal D.P.R. 13 marzo 2013, n.59.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 i soggetti interessati a presentare una comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti devono richiedere alla Regione Abruzzo il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A., attenendosi alle indicazioni dalla stessa impartite https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-aua
Per la predisposizione della documentazione da allegare alla comunicazione di inizio attività (presentata singolarmente o all'interno della richiesta di A.U.A.), si rammenta, comunque, che:
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rilevato che nella modulistica approvata dalla Regione Abruzzo sono previste dichiarazioni sostitutive, deve essere unita una fotocopia di un documento del dichiarante in corso di validità;
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per i nuovi codici CER occorre far riferimento all’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
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la normativa tecnica di riferimento per il recupero dei rifiuti pericolosi è contenuta nel D.M. 12.06.2002, n. 161;
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la normativa tecnica di riferimento per il recupero dei rifiuti non pericolosi è contenuta nel D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni tra le quali in particolare il D.M. 05.04.2006, n. 186;
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qualora tra i rifiuti oggetto dell’attività di recupero che si intende avviare risultino ricompresi R.A.E.E. - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività dovrà evincersi il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 25.07.2005, n. 151;
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qualora tra i rifiuti oggetto dell’attività di recupero che si intende avviare risultino ricompresi rifiuti derivanti da veicoli fuori uso dalla relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività dovrà evincersi il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 24.06.2003, n. 209;
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qualora l’attività oggetto della comunicazione consista nel ripristino ambientale (R10) dovrà evincersi il rispetto di quanto disposto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i., con particolare riferimento art. 5 e dalla D.G.R. 479 del 14.06.2010 ;
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le procedure semplificate NON sostituiscono l'autorizzazione prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del decreto legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare non sono e non possono essere stabiliti dalla Provincia, ma sono fissati da standard ministeriali nella forma del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per i rifiuti non pericolosi, e del D.M. 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi;
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chiunque presenti la comunicazione di inizio attività deve sapere in anticipo che può operare soltanto nel rispetto integrale dei due decreti ministeriali sopra citati. Qualora la Provincia accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare le norme tecniche e le condizioni stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi, diffida la ditta a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento comporterà il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività di recupero a norma dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, con contestuale segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria;
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il D.Lgs. 4/2008 ha introdotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l’obbligo della Valutazione di Impatto Ambientale (per impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’all. C, lettera R1 della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonchè una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (per l’esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per impianti con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno di rifiuti non pericolosi). Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà allegare attestazione del competente Ufficio Regionale della ultimazione della procedura di V.I.A. o di verifica di assogettabilità;
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la presentazione della comunicazione di inizio attività va effettuata esclusivamente utilizzando i moduli adottati dalla Regione Abruzzo ed allegando tutta la documentazione in essi prevista, nonché le attestazioni richieste in virtù di norme emanate successivamente alla data di approvazione di tale modulistica. La comunicazione sarà considerata irricevibile se mancante della documentazione richiesta, quando questa risultasse fondamentale per la valutazione dell’istanza. Le richieste presentate su moduli contraffatti nella struttura base stabilita dalla Regione Abruzzo saranno considerate nulle e saranno archiviate;
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laddove le modalità di presentazione non fossero rispettate o nel caso in cui la Comunicazione non contenga tutti gli elementi richiesti, la comunicazione stessa potrà essere considerata irricevibile dal Responsabile del Procedimento. Questo comporterà l'improcedibilità della comunicazione, significando che sarà necessario inviare una seconda comunicazione, correttamente compilata, per poter procedere all'iscrizione. In tal caso i diritti di iscrizione, già pagati, saranno considerati validi anche per la seconda comunicazione;
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la durata delle nuove comunicazioni nell'ambito dell'A.U.A. verrà definita nell'ambito del provvedimento stesso;
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per gli impianti già in esercizio si rammenta che la comunicazione va rinnovata ogni cinque anni. A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza va considerata la data di presentazione della comunicazione, e non quella dell'atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo. Nell’effettuare il rinnovo della comunicazione, da presentare per il tramite del S.U.A.P. competente, si invita a rispettare scrupolosamente la data della scadenza. La presentazione della comunicazione rinnovata consente, infatti, la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione di tale comunicazione prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività;
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le comunicazioni di eventuali integrazioni per le attività di recupero dei rifiuti già formalizzate ed iscritte nel Registro Provinciale, possono essere accettate soltanto ove non comportino la modifica sostanziale delle operazioni di recupero stesse, che i nostri uffici provvederanno a valutare. Per richieste diverse, che configurano varianti sostanziali, dovrà essere presentata una nuova comunicazione, comprensiva sia delle nuove attività di recupero che di quelle già comunicate, utilizzando la modulistica predisposta per le nuove comunicazioni. In tal caso le nuove attività di recupero potranno iniziare soltanto trascorsi novanta giorni dalla nuova comunicazione o in presenza di un nuovo atto di iscrizione della Provincia;
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per impianti o richieste particolari ovvero di particolare complessità o che richiedano ulteriori approfondimenti, l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni;
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l’esercizio delle operazioni di recupero senza il prescritto pagamento dei diritti di iscrizione equivale ad una gestione non autorizzata dell’attività;
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la Provincia, per i controlli periodici e per l’accertamento delle violazioni, si avvale anche del Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. Abruzzo. L’ufficio che rilascerà l'atto di iscrizione nel Registro dei Recuperatori, provvederà quindi ad inviare copia di tale atto al suddetto Dipartimento. Il Comune sede della prevista attività sarà opportunamente informato, per le verifiche di tipo urbanistico ed igienico-sanitario di competenza;
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ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di esternare notizie di interesse pubblico, la Provincia si riserva di comunicare o diffondere con i mezzi opportuni i dati raccolti nei procedimenti di cui agli artt. 214-215-216 del D.Lgs. 152/06; i dati personali volontariamente forniti o acquisiti da terzi in relazione alle istanze di autorizzazione e/o comunicazioni saranno trattati secondo i principi stabiliti dal citato Regolamento Comunitario, ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza;
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fermo restando quanto disposto dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le attività di recupero svolte in maniera diversa o comunque difforme da quanto comunicato o da quanto stabilito dall'atto di iscrizione, ovvero svolte sulla base di comunicazioni che non corrispondono al vero, in quanto contengono dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni, ovvero svolte in impianti non ancora costruiti o che non hanno ancora ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare, sono considerate effettuate in carenza della prescritta comunicazione;
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come prescritto dall’articolo 51, comma 4, della L.R. 45/2007 l’effettivo avvio delle attività di recupero è condizionato al pagamento delle garanzie finanziarie previste dall’art. 48 della stessa legge, con le modalità previste dalla D.G.R. 28.04.2016, n.254 ;
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si riporta di seguito l'allegato B alla D.G.R. 28.04.2016, n.254 rimodulato in B1 per adattarlo al procedimento specifico, evidenziando che per le operazioni di recupero in procedura semplificata si deve fare riferimento agli allegati A, B1 ed E alla citata D.G.R.:
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Allegato B1 - Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa (esercizio di operazioni relative a recupero di rifiuti in procedura semplificata)
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in merito alla destinazione urbanistica delle aree sulle quali vengono realizzati gli impianti di recupero rifiuti, si rinvia a quanto prescritto dall’articolo 51, comma 3, della L.R. 45/2007 e dalla D.G.R. 479 del 14.06.2010 ;
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a norma di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con D.D. n.DPC026/75 del 11/05/2017, i soggetti che effettuano attività di recupero in procedura semplificata sono tenuti ad effettuare, con le modalità in essa indicate, l'inserimento semestrale (entro il 31 Agosto dell'anno in corso ed entro il 28 Febbraio dell'anno successivo) dei rifiuti movimentati nel sistema O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
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per le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia occorre far riferimento alle disposizioni di cui al Capo V della Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 : Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;
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si segnala che a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che ha colpito la regione Abruzzo, è stata emanata la seguente normativa speciale che ha introdotto alcune nuove disposizioni per gli impianti di recupero rifiuti:
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O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3767 pubblicata nella G.U. n. 113 del 18-05-2009;
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O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813 pubblicata nella G.U. n. 231 del 05-10-2009;
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O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857 pubblicata nella G.U. n. 63 del 17-3-2010.
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O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4014 (pubblicata nella G.U. n. 82 del 06-04-2012);
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D.L. 22 giugno 2012, n.83 (pubblicato su G.U. n.147 del 26-06-2012 - Suppl. Ordinario n.129) convertito con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n.134 (pubblicata nel S.O. n.171 alla G.U. 11-08-2012, n.187);
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D.P.C.M. 10 ottobre 2012 (registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2012 e comunicato su G.U. 301 del 28-12-2012);
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D.L. 26 aprile 2013, n.43 (pubblicato su G.U. n.97 del 26-04-2013), convertito con modificazioni della L.24 giugno 2013, n.71 (in G.U. 25-6-2013, n.147).
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Per eventuali ulteriori delucidazioni contattare:
Maria Stagnini tel. 0862/299671 – cel. 3484761906,
dell’Ufficio Gestione Rifiuti del Settore Territorio e Urbanistica
– Via Saragat s.n., Località Campo di Pile, L’Aquila –
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